Ita | Eng
INTERNATIONAL
WINE
SHIPPING
Home - Blog - e-DAS ed e-AD nell'Export del Vino

e-DAS ed e-AD: quale documento accompagna il vino in export

Nelle spedizioni di vino la domanda che genera più confusione è sempre la stessa: quale documento devo emettere? Non esiste una risposta unica, perché non dipende dal valore della merce, dal Paese di destinazione o dal vettore. Dipende da una sola cosa: lo stato fiscale del vino al momento in cui lascia il magazzino. Se l'accisa non è ancora stata pagata, il movimento viaggia con un e-AD. Se il vino è già stato immesso in consumo, il documento è un e-DAS. In mezzo esiste una terza figura, quella del piccolo produttore, che non emette nessuno dei due.

Il vino è poi un caso particolare, perché in Italia l'aliquota di accisa è pari a zero. Questo porta molti operatori a concludere che la documentazione non serva: è l'errore più frequente, e il più costoso, perché gli obblighi non dipendono dall'importo dell'imposta ma dal fatto che il vino sia un prodotto soggetto ad accisa. A questo si aggiunge un secondo binario, quello del regolamento vitivinicolo, con i propri documenti di trasporto. Le due discipline convivono e non si sostituiscono.

Qui mettiamo ordine: che cosa distingue i due documenti, come riconoscerli, chi emette che cosa nelle diverse situazioni e quali sono gli errori che bloccano una spedizione.

Articolo aggiornato al 2 novembre 2026. Normativa sulle accise, decorrenze degli obblighi telematici e procedure doganali cambiano con frequenza: verificare sempre il quadro in vigore e le condizioni del Paese di destinazione prima di confermare una spedizione.

1. La differenza in una riga

Il criterio di scelta è uno solo, e sta a monte di ogni altra valutazione: l'accisa è già stata pagata oppure no? Tutto il resto — chi emette, quanto vale la garanzia, come si chiude il documento — discende da questa domanda.

e-ADe-DAS
Merce accompagnata Prodotti in sospensione d'accisa: l'imposta non è ancora stata pagata Prodotti già immessi in consumo, ad accisa assolta
Sistema EMCS, lo stesso sistema telematico dell'Agenzia delle Dogane EMCS: processi, tracciati e regole sono sostanzialmente condivisi con l'e-AD
Chi lo emette Il depositario autorizzato, cioè il titolare del deposito fiscale Lo speditore certificato, per la circolazione unionale; l'operatore autorizzato, per la circolazione nazionale
Garanzia 10% dell'imposta nazionale; se l'imposta nazionale è zero, come per il vino, il 10% dell'imposta del Paese di destinazione Per l'e-DAS unionale il destinatario certificato presta garanzia pari al 100% dell'accisa gravante sui prodotti
Come si riconosce Codice ARC di 21 caratteri Codice ARC con la lettera "P" nel penultimo carattere
Chiusura del movimento Nota di ricevimento del destinatario entro 5 giorni lavorativi; la garanzia viene riaccreditata Nota di ricevimento, con verifiche dell'Amministrazione di destinazione prima dell'inoltro al Paese di spedizione

2. L'e-AD: il documento della sospensione d'accisa

L'e-AD è il documento amministrativo elettronico che ha sostituito il vecchio modello cartaceo. È obbligatorio in tutta l'Unione Europea dal 1° gennaio 2011 e accompagna ogni movimento di prodotti in regime sospensivo, sia all'interno di un Paese sia tra Stati membri. In Italia l'obbligo di telematizzazione è stato introdotto dal D.Lgs. n. 48/2010.

La sequenza operativa è rigida e vale la pena conoscerla, perché quasi tutti i problemi nascono da un passaggio incompleto:

Il documento prevede sei tipi di destinazione: deposito fiscale, destinatario registrato, destinatario registrato temporaneo, consegna diretta, destinatario esentato ed esportazione. È quest'ultimo il caso che interessa chi spedisce fuori dall'Unione: l'e-AD viene emesso indicando come destinazione la dogana di esportazione, e si chiude con l'uscita effettiva della merce dal territorio dell'Unione, non con una nota di ricevimento. Se il sistema telematico è indisponibile si ricorre alle procedure di riserva, con documenti cartacei e un numero di riferimento locale che sostituisce l'ARC.

Un dettaglio pratico che riguarda da vicino il vino: la garanzia da prestare è pari al 10% dell'imposta nazionale gravante sui prodotti. Poiché sul vino l'aliquota italiana è zero, il calcolo si sposta sull'imposta del Paese di destinazione. Non è un cavillo: cambia l'importo da garantire a seconda che la spedizione vada in Germania o in Irlanda.

3. L'e-DAS: il documento dell'accisa assolta

L'e-DAS è il documento di accompagnamento semplificato in versione elettronica. Ha sostituito il modello cartaceo, ma sotto questa sigla convivono due documenti diversi che è importante non confondere.

L'e-DAS nazionale riguarda la circolazione all'interno dello Stato di prodotti già immessi in consumo. L'obbligo di emissione esclusivamente elettronica è stato rinviato più volte dal 2020: per i prodotti alcolici la decorrenza è stata fissata al 1° novembre 2025, mentre per alcune categorie di prodotti energetici il rinvio è stato ulteriormente spostato al 1° gennaio 2027. Chi movimenta prodotti alcolici opera quindi già con l'e-DAS elettronico.

L'e-DAS unionale è la figura introdotta dalla Direttiva (UE) 2020/262, in vigore dal 13 febbraio 2023, che ha sostituito la precedente direttiva del 2008. Serve a movimentare prodotti già immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati in un altro per essere consegnati a fini commerciali. In Italia è stato recepito con il D.Lgs. n. 180/2021, che ha introdotto nel Testo Unico Accise le due figure dello speditore certificato e del destinatario certificato.

Qui sta il punto che riguarda più da vicino chi esporta vino: il movimento può avvenire esclusivamente tra questi due soggetti, entrambi autorizzati dall'Agenzia delle Dogane. Un'azienda che vuole spedire vino ad accisa assolta a un cliente commerciale in un altro Stato membro deve quindi o qualificarsi come speditore certificato, o appoggiarsi a un operatore logistico che lo sia già. Non esiste una terza via.

Le differenze rispetto all'e-AD non finiscono qui:

Il destinatario certificato può essere ordinario o occasionale, e in entrambi i casi si applicano gli obblighi di garanzia e di versamento dell'imposta. Per chi non movimenta questi prodotti in modo continuativo esiste la qualifica occasionale, riferita a un unico movimento e a una quantità prestabilita.

4. Come riconoscere il documento dal codice ARC

Una volta emesso, il documento si identifica con il suo codice ARC. Poiché processi, tracciati, regole e tabelle di servizio sono in gran parte condivisi tra i due documenti, il modo più rapido per capire con quale dei due si sta lavorando è il codice stesso: gli e-DAS riportano la lettera "P" nel penultimo carattere dell'ARC generato dal sistema telematico.

È un dettaglio che sembra tecnico e invece è operativo: quando un vettore chiede conferma del documento, o quando si ricostruisce una spedizione a distanza di mesi, riconoscere il tipo di documento dal codice evita di cercare nel sistema sbagliato.

5. Il caso del vino: chi emette che cosa

Mettendo insieme le regole, la scelta si riduce a una tabella. Le situazioni sono poche e ognuna ha un documento preciso.

SituazioneDocumento
Vino confezionato spedito da un deposito fiscale verso un deposito fiscale o un destinatario registrato di un altro Stato membro e-AD
Vino spedito da un piccolo produttore verso un deposito fiscale o un destinatario registrato di un altro Stato membro e-MVV
Vino ad accisa assolta spedito da un enoteca, commerciante o tramite un operatore logistico speditore certificato verso un destinatario certificato di un altro Stato membro e-DAS unionale
Circolazione del vino all'interno dello Stato Documenti del settore vitivinicolo: DDT, fattura accompagnatoria o MVV. Per il vino il DAS non è obbligatorio
Export extra-UE in sospensione d'accisa, con uscita da una dogana italiana Come la circolazione nazionale
Export extra-UE in sospensione d'accisa, con uscita da una dogana di un altro Stato membro e-AD per il deposito fiscale, e-MVV per il piccolo produttore, emessi sulla dogana di esportazione
Export extra-UE ad accisa italiana assolta, con uscita da una dogana di un altro Stato membro e-DAS unionale emesso sulla dogana di esportazione

La lettura della tabella chiarisce anche il punto di partenza di questo articolo: per il vino la scelta reale è tra e-AD, e-MVV ed e-DAS unionale. L'e-DAS nazionale, quello diventato obbligatorio in forma elettronica per i prodotti alcolici, non riguarda la circolazione nazionale del vino, che è espressamente esclusa dall'obbligo di emissione del DAS. Per il vino, in Italia, valgono i documenti del settore vitivinicolo.

6. Il piccolo produttore: e-MVV, non e-DAS

L'articolo 37 del Testo Unico Accise considera piccoli produttori i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno, calcolati sulla media delle ultime tre campagne viticole consecutive. Finché è in vigore l'aliquota zero, questi produttori sono dispensati dagli obblighi connessi alla circolazione e al controllo e non devono prestare cauzione.

Non sono però fuori da ogni adempimento. Restano in capo a loro l'obbligo di informare l'Ufficio delle Dogane competente delle operazioni intracomunitarie effettuate, la tenuta del registro di carico e scarico, l'emissione del documento di accompagnamento previsto dal regolamento vitivinicolo e la disponibilità ai controlli. Per i trasferimenti verso altri Stati membri il documento è il modello e-MVV, nella sua versione elettronica.

Un aspetto da conoscere prima di vendere all'estero: non tutti gli Stati membri riconoscono il regime del piccolo produttore di vino. Tra i mercati che non lo prevedono ci sono Francia e Spagna; tra quelli che lo riconoscono ci sono Germania, Austria, Grecia e Polonia. Dove il regime non è riconosciuto, il ricevente è comunque tenuto ad accettare il prodotto accompagnato dal semplice e-MVV, ma la gestione va impostata sapendo come si comporta la dogana di destinazione.

Esiste poi una figura distinta, introdotta nell'articolo 37-bis del Testo Unico: il piccolo produttore indipendente di vino. L'Agenzia delle Dogane certifica, su richiesta del produttore, che il quantitativo realizzato non supera i 1.000 ettolitri e che il produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori, utilizza impianti fisicamente distinti e non opera sotto licenza di diritti di proprietà intellettuale altrui. La rilevanza di questa qualifica è esterna: la Direttiva (UE) 2020/1151 consente agli Stati membri di applicare aliquote di accisa ridotte al vino prodotto da piccoli produttori indipendenti. In Italia non ha effetti sulle vendite interne, perché l'aliquota è già zero, ma conta nelle vendite a clienti commerciali e privati di altri Paesi dell'Unione dove l'accisa sul vino è positiva.

7. Il vino in circolazione nazionale

Per il vino e per la birra ad accisa assolta l'emissione del DAS non è obbligatoria nella circolazione nazionale. Il vino si muove con i documenti previsti dal settore vitivinicolo — documento di trasporto, fattura accompagnatoria o MVV — e resta soggetto alla disciplina di tutela agricola, con il registro di cantina e l'invio dei documenti di trasporto all'organismo di controllo.

Questo non significa che la parte fiscale sia irrilevante: significa che per il vino la vigilanza passa dai documenti vitivinicoli e dalla contabilità di cantina, non dal documento di accompagnamento semplificato. Confondere i due piani porta a due errori opposti: emettere documenti di accisa che non servono, oppure dimenticare quelli che servono davvero.

La logica del regime sospensivo e del deposito fiscale è descritta nella nostra guida sul magazzino fiscale per il vino, utile per capire come si intrecciano accise, dogana e logistica.

8. Gli errori che si vedono nelle spedizioni di vino

Checklist prima di caricare

VerificaStato
Stato fiscale della merce definito: in sospensione d'accisa oppure ad accisa assolta☐
Documento coerente con quello stato: e-AD, e-DAS unionale o e-MVV☐
Qualifica del mittente adeguata: depositario autorizzato, speditore certificato o piccolo produttore☐
Destinatario abilitato a ricevere: deposito fiscale, destinatario registrato o destinatario certificato☐
Codici di accisa del destinatario verificati nelle banche dati di riferimento☐
Garanzia prestata nella misura corretta: 10% nell'e-AD, 100% nell'e-DAS unionale☐
Codice ARC trasmesso al trasportatore e disponibile a bordo☐
Dogana di esportazione indicata correttamente, se la merce esce dall'Unione da un altro Stato membro☐
Documenti vitivinicoli emessi e inviati all'organismo di controllo dove previsto☐
Chiusura del movimento pianificata: nota di ricevimento o uscita doganale☐

Domande frequenti su e-DAS ed e-AD

Qual è la differenza tra e-AD ed e-DAS?

L'e-AD accompagna i prodotti in regime di sospensione d'accisa, cioè quando l'imposta non è ancora stata pagata: si usa dalla fabbrica o dal deposito fiscale verso un altro deposito fiscale, un destinatario registrato o l'esportazione. L'e-DAS accompagna i prodotti già immessi in consumo, sui quali l'accisa è stata assolta: si usa verso un destinatario certificato in un altro Stato membro, oppure nella circolazione nazionale quando è previsto.

Il vino paga l'accisa in Italia?

In Italia l'aliquota di accisa sul vino è pari a zero, sia per il vino fermo sia per lo spumante. Il vino resta però un prodotto soggetto ad accisa: l'aliquota zero non elimina gli obblighi documentali previsti per la circolazione, che seguono lo stato fiscale della merce e non l'importo dell'imposta.

Un piccolo produttore di vino deve emettere l'e-AD?

No. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno sono considerati piccoli produttori e, finché è in vigore l'aliquota zero, sono dispensati dagli obblighi connessi alla circolazione e al controllo. Per i trasferimenti verso altri Stati membri emettono il modello e-MVV, senza prestare cauzione. Restano gli obblighi informativi verso l'Agenzia delle Dogane e quelli previsti dal regolamento vitivinicolo.

Si può esportare vino fuori dall'Unione Europea ad accisa assolta?

Sì. Quando la merce esce dal territorio dell'Unione da una dogana di un altro Stato membro, la spedizione ad accisa italiana assolta viaggia con l'e-DAS unionale emesso sulla dogana di esportazione. Se invece l'uscita avviene da una dogana italiana, si applicano le regole della circolazione nazionale.

Come si riconosce un e-DAS da un e-AD?

Dal codice identificativo del movimento. I processi e i tracciati dei due documenti sono sostanzialmente condivisi, ma gli e-DAS riportano la lettera P nel penultimo carattere del codice ARC generato dal sistema telematico. È il modo più rapido per capire con quale documento si sta lavorando.

Esportare vino con un partner che gestisce il documento giusto

La scelta del documento non è un adempimento da delegare all'ultimo momento. Determina chi può ricevere la merce, quanto vale la garanzia da prestare, quali tempi aspettarsi per la chiusura del movimento e, nei casi di export ad accisa assolta, se l'operazione è ammissibile. Impostarla prima di caricare è ciò che evita alla spedizione di fermarsi.

IWS affianca cantine, produttori e distributori nell'export del vino con servizi B2B, trasporto a temperatura controllata e gestione documentale e doganale, e opera con deposito fiscale accise presso la sede di La Morra (CN), con filiali in Italia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Per chi vende a clienti commerciali esteri senza essere titolare di un deposito fiscale o di una qualifica certificata, questo è il passaggio che rende possibile la spedizione.

Devi spedire vino in sospensione d'accisa o ad accisa assolta? Contatta IWS per un'analisi della tua spedizione e una soluzione personalizzata.

Per il quadro completo degli adempimenti, vedi la guida su come spedire vino all'estero e la checklist per esportare vino e prodotti alimentari fuori dall'Unione Europea. Per il Regno Unito, il mercato con le regole più articolate, la guida su come spedire vino nel Regno Unito dopo la Brexit; per la Svizzera, spedire vino in Svizzera. Sul fronte documentale del prodotto, la guida all'etichettatura del vino e al QR code. Per le spedizioni in volume, scopri il servizio di spedizioni vino B2B e il trasporto a temperatura controllata; per gli imballaggi dedicati, lo Shop Imballaggi.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità orientative e si riferiscono al quadro normativo in vigore alla data di aggiornamento indicata. Normativa sulle accise, decorrenze degli obblighi telematici, procedure doganali e requisiti del Paese di destinazione possono cambiare anche in tempi brevi: prima di ogni spedizione è necessario verificare la normativa vigente e le condizioni applicabili al prodotto e alla destinazione. L'articolo non costituisce consulenza fiscale, doganale o legale.